Ecobonus 110%, cessione del credito anche per i forfettari: il chiarimento definitivo arriva dall’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 432 all’interpello presentato da un titolare di partita IVA in regime sostitutivo.

Ecobonus, cessione del credito anche ai forfettari: l’Agenzia delle Entrate conferma la possibilità di monetizzare la detrazione fiscale per il titolare di partita IVA in regime sostitutivo.

La ratio della cessione del credito d’imposta, pensata proprio per consentire l’accesso alle detrazioni sui lavori in casa anche ai contribuenti in no tax area, trova forza per effetto delle novità previste dal decreto Rilancio 2020.

Il titolare di partita IVA in regime forfettario può beneficiare degli sconti sui lavori in casa cedendo il credito d’imposta maturato, anche al genitore. Ecco i dettagli forniti dall’Agenzia delle Entrate.

Ecobonus, cessione del credito anche per i forfettari

Trattandosi di una detrazione Irpef, l’ecobonus non può essere utilizzato dai soggetti titolari di redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva e dai contribuenti in no tax area.

L’esempio dei forfettari è il caso tipico dei contribuenti esclusi dalle detrazioni Irpef. A porre rimedio a tale limitazione, che escluderebbe un’ampia fetta di soggetti dalla possibilità di beneficiare delle agevolazioni fiscali, interviene la cessione del credito.

Come illustrato nella risposta all’interpello n. 432 dell’Agenzia delle Entrate, pubblicata il 2 ottobre 2020, ai sensi dell’articolo 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per interventi efficienza energetica rientranti nell’ecobonus, possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo medesimo, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta.

L’impresa può a sua volta optare per la successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

La cessione del credito può essere effettuata anche direttamente dal contribuente che effettua i lavori. Una possibilità che si applica anche a chi possiede redditi esenti Irpef.

Come illustrato dall’Agenzia delle Entrate, la cessione del credito è finalizzata proprio ad incentivare l’effettuazione di lavori rientranti nell’ecobonus del 110%, prevedendo meccanismi alternativi alla fruizione della detrazione che non potrebbe essere utilizzata direttamente.

Cessione del credito ad ampio raggio per partite IVA in regime forfettario e no tax area

La cessione del credito, estesa dal decreto Rilancio, può essere applicata anche dai contribuenti che aderiscono al predetto regime forfettario i quali, possono, in linea di principio, scomputare le detrazioni dall’imposta lorda solo nel caso in cui possiedano altri redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo e che siano assoggettati ad Irpef.

Le novità introdotte insieme al superbonus del 110% rendono, tra l’altro, più semplice la cessione del credito sui lavori in casa. Non è più necessario verificare il collegamento con il rapporto che ha dato origine alla detrazione, come previsto invece in precedenza.

Il contribuente forfettario potrà quindi scegliere liberamente a chi cedere il credito d’imposta, se all’impresa, ad una banca oppure ad un genitore.

L’esercizio dell’opzione per la cessione del credito partirà dal 15 ottobre 2020.